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Candidature

 

 

PROCEDURA CONCORDATA PER L’INVIO DI CANDIDATURE NELLE LISTE E NEI NETWORK DELL’UNESCO

Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO:

Visto il Decreto n. 4195 del 24 maggio 2007 che disciplina la composizione, i compiti e le funzioni della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO;

Viste la Legge 6 aprile 1977, n. 184 “Ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale, naturale dell’umanità”; la Legge 27 settembre 2007, n. 167 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”; la Legge 19 febbraio 2008, n. 19 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali”; Legge 23 ottobre 2009, n. 157, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo”;

Vista l’importanza di valorizzare maggiormente ai livelli nazionale e internazionale il patrimonio culturale e ambientale nazionale;

Costatata l’esigenza di definire una procedura uniforme ed univoca per la candidatura di siti, elementi, tradizioni, riserve ed altro nelle Liste, nei Registri e nei Network istituiti da Convenzioni e Programmi UNESCO;

Costatata la necessità di qualificare in termini di efficienza e di efficacia le procedure di presentazione delle candidature nel rispetto delle prerogative e competenze dei diversi Dicasteri implicati;

Verificata la necessità di individuare una modalità organica per la valutazione e la valorizzazione di beni ed elementi italiani in ambito UNESCO, anche al fine di integrare le azioni volte a promuovere e preservare la diversità culturale con quelle per la diversità biologica così come richiesto dall’UNESCO, dalla Convenzione ONU sulla Diversità Biologica e dalla FAO;

Costatata la disponibilità della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO a proseguire nelle funzioni di informazione, coordinamento e verifica delle attività nazionali in ambito UNESCO così come previsto, da ultimo, dal Decreto Interministeriale n. 4195 del 24 maggio 2007;

Acquisito il consenso delle Amministrazioni interessate,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Articolo 1

(Procedura per la presentazione di candidature nazionali)

1.         Le proposte per candidare

a)            Siti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell’UNESCO,

b)           elementi nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità,

c)            riserve di biosfera nel Network delle Riserve di Biosfera MAB,

d)           parchi nazionali o regionali o naturali nella lista dei geo-parchi UNESCO,

e)            altri elementi o beni nelle altre Liste definite o da definire attraverso Programmi o Convenzioni UNESCO

sono promosse e trasmesse alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO da chiunque ne abbia interesse (istituzioni, enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e altri soggetti).

2.         La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, valutato l’ambito della proposta di cui al comma 1, assegna la stessa al Ministero o ai Ministeri ritenuti competenti per materia che avviano l’attività istruttoria.

3.         L’Amministrazione assegnataria della candidatura procede a contattare il proponente anche al fine di acquisire gli indispensabili elementi informativi e tecnici necessari per la presentazione della stessa.

4.         Entro il termine di 180 giorni dalla ricezione della proposta, l’Amministrazione competente completa l’istruttoria relativa alla candidatura presentata, richiedendo, eventualmente, alla Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO ulteriore tempo per completare l’acquisizione della documentazione necessaria.

5.         Conclusa l’attività istruttoria, l’Amministrazione che l’ha condotta - in piena autonomia e discrezionalità decisionale - presenta alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO gli esiti del lavoro svolto, proponendo la presentazione immediata della candidatura all’UNESCO ovvero la sospensione della decisione per una successiva considerazione ovvero il rinvio della stessa, motivando in ogni caso la decisione assunta. L’Amministrazione competente in piena autonomia e discrezionalità decisionale può riproporre in ogni momento alla Commissione le candidature temporaneamente sospese per i successivi seguiti.

6.         La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, tenuto conto dell’attività istruttoria svolta, della proposta formulata dall’Amministrazione competente, esprime in modo non vincolante il proprio parere, acquisisce - in sede di Consiglio Direttivo - il parere non ostativo da parte delle altre Amministrazioni centrali e lo trasmette al Ministero degli Affari Esteri.

7.         Il Ministero degli Affari Esteri adotta le proprie determinazioni e trasmette alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO le relative decisioni assunte.

8.         La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO trasmette a sua volta i dossier di candidatura al Segretariato UNESCO competente.

9.         Le candidature trasmesse alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO ovvero direttamente ai Segretariati delle Convenzioni e dei Programmi UNESCO senza l’osservanza della procedura di cui ai punti 4, 5, 6, 7 sono da considerarsi nulle e devono essere ritirate.

Articolo 2

(Tentative List Nazionale)

1. Le Amministrazioni interessate e la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO possono definire, di comune intesa le modalità e le eventuali procedure per l’iscrizione delle proposte di candidatura nella pertinente Tentative List Nazionale. Si prevede l’eventuale introduzione di un limite massimo annuale di candidature da presentare nelle diverse liste e programmi dell’UNESCO

Approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO il 06.05.2011.