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(Articolo 22) A livello internazionale (UNESCO) , la Conferenza delle Parti è l’organo plenario della Convenzione e si riunisce in sessioni ordinarie ogni due anni, per quanto possibile in congiunzione con i lavori della Conferenza Generale UNESCO. Può riunirsi in sessioni straordinarie decise dal Comitato Intergovernativo, qualora riceva relativa richiesta da almeno un terzo degli Stati parte.
(Articolo 23) Il Comitato Intergovernativo per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali è formato da 24 Stati Parte della Convenzione, eletti per un termine di 4 anni in base a principi di equa ripartizione geografica e a rotazione in sede di Conferenza delle parti. Il comitato si riunisce annualmente in sessione ordinaria. Le funzioni del Comitato, in coerenza con il dettato della Convenzione, sono:
- promuovere e monitorare gli obiettivi della Convenzione
- su richiesta della Conferenza delle parti: discutere, preparare e sottoporre per l’approvazione le linee guida operative relative agli articoli della Convenzione;
- sottoporre alla Conferenza delle parti, per approvazione: i report attuativi periodici elaborati dagli Stati parte e raccomandazioni su casi specifici (cfr.Articolo 8);
- stabilire meccanismi di consultazione per la promozione della Convenzione in altri fori internazionali;
- realizzare altri incarichi richiesti dalla Conferenza delle parti.
(Articolo 24) Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato UNESCO, incaricato di predisporre la documentazione della Conferenza delle Parti e del Comitato Intergovernativo così come l’agenda dei rispettivi incontri. Il Segretariato partecipa ai lavori e prepara le minute di report sull’implementazione delle rispettive decisioni.
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