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Vigenza
Internazionale: >17.12.1975
Accordo Tipo: MULTILATERALE
Provvedimento Legislativo: L. N. 184 DEL 06.04.1977 - GU N.
129 DEL 13.05.1977
Data della Ratifica, Notifica,Adesione: ADERITO IL 23.06.1978.
COMUNICATO IN GU N. 261 DEL 18.09.1978
Depositari accordo: UNESCO
La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi
dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione,
Costatato
che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono
vieppiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause
tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della
vita sociale ed economica che l’aggrava con fenomeni d’alterazione
o distruzione ancora più temibili,
Considerato
che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio
culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio
di tutti i popoli del mondo,
Considerato
che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale
rimane spesso incompleta per l’ampiezza dei mezzi necessari
a tal fine e su l’insufficienza delle risorse economiche,
scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene
da tutelare si trova,
Ricordando
che l’Atto costitutivo dell’Organizzazione prevede che questa
aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del
sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio
universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni
internazionali a tal fine,
Considerato
che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali
esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano
l’importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di
questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo
cui appartengono,
Considerato
che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un
interesse eccezionale che esige la loro preservazione come
elementi del patrimonio mondiale dell’umanità,
Considerato
che dinanzi all’ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli
spetta alla collettività internazionale di partecipare alla
protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale
eccezionale mediante un’assistenza collettiva che, senza sostituirsi
all’azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente,
Considerato
che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni
convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione
collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale,
organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e
moderni,
Dopo
aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema
sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale,
Adotta
in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione.
I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale
Art. 1
Art. 2
Art. 3
II.
Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio
culturale e naturale
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
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